Statuto associazione
Benvenuti nella pagina dedicata allo statuto dell'associazione "Il Mondo di Diegosauro." Qui potete trovare il testo completo del nostro statuto, disponibile per la consultazione.
Titolo I Denominazione
- Via Principessa Clotilde n. 31
-IL MONDO DI DIEGOSAURO C.F 97889970014
Articolo 1
Denominazione e sede
È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata
IL MONDO DI DIEGOSAURO
L'Associazione ha sede legale in Via Principessa Clotilde n. 31, Torino,
10144. Il presente statuto, è regolato dal D.Lgs 117/2017, e dalle norme del
c.c. in tema di Associazione. A seguito dell’avvenuta iscrizione
dell’associazione nell’apposita sezione del RUNTS sarà aggiunto l’acronimo
ETS.
Articolo 2
Finalità
La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere
deliberato dall'Assemblea Straordinaria. L’associazione, apartitica e
aconfessionale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche e solidaristiche,
di utilità sociale e si prefigge gli scopi elencati nei successivi articoli.
Articolo 3
Scopi dell’associazione
L'Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone come scopi:
a. Creazione, organizzazione, gestione e promozione di strumenti per
l'insegnamento,libri di narrativa in CAA, libri adatti alla formazione di
insegnanti, materiali gratuiti scaricabili dal sito internet, corsi formativi
individuali e non, percorsi teorici su tematiche relative all’autismo nelle
scuole e on-line.
b. Entrare in contatto con educatori, insegnanti e pedagogisti, per confrontarsi
sulle metodologie didattiche formulate dall'associazione o da cui la stessa trae
spunto, in quanto verificate come valide e in linea con i propri valori nel
rispetto dell'individualità e dell'evoluzionedel bambino, del ragazzo e
dell'adulto.
c. contribuire alla formazione extra-scolastica, agli screening e alla ricerca
finalizzata al trattamento di tali disturbi degli associati.
d. utilizzo di metodologie didattiche formulate dall'associazione o da cui la
stessa trae spunto, in quanto verificate come valide e in linea con i propri
valori nel rispetto dell'individualità e dell'evoluzione del bambino, del ragazzo
e dell'adulto.
e. possibile appoggio ad enti, anche esterni, per il raggiungimento degli
obiettivi preposti dall’Associazione.
f. Corsi e seminari, incontri specifici per il potenziamento didattico,
garantendo la prestazione di servizi rientranti nell'ambito dei propri scopi
istituzionali.
Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, previa
delibera del Consiglio Direttivo, con qualsiasi persona giuridica pubblica o
privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi,
movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui
attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere
contributi e sovvenzioni da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private
secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Articolo 4
Attività di interesse generale di cui all’art. 5 Codice Terzo Settore
Per la realizzazione degli scopi di cui l’art. 3, l’associazione si propone ai
sensi dell’art. 5 del D.Lgs 117/2017 di svolgere in via esclusiva o principale
le seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge del
28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali
di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale
al cui presente articolo.
Titolo II Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione degli
associati
Articolo 5
Associati
Hanno titolo ad aderire all’Associazione le persone interessate al
perseguimento degli scopi dell'Associazione e che ne accettino lo Statuto
Possono esserci:
• Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione e sono gli unici firmatari dell’Atto costitutivo.
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a farne parte i privati,
come persone fisiche, i quali appoggiano le finalità istituzionali della stessa,
intendendo collaborare al loro raggiungimento. Il socio è tale a tempo
indeterminato e non può essere disposto il contrario, fermo restando il diritto di
recesso.
Articolo 6
Ammissione degli Associati
Per essere ammessi, gli interessati devono fare richiesta di iscrizione
all'Associazione “IL MONDO DI DIEGOSAURO” presentando apposita domanda,
indirizzata all'Associazione
secondo modalità prestabilite.
Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Articolo 7
Obblighi e diritti degli Associati
Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l’eventuale regolamento interno
e le deliberazioni degli organi associativi. La quota associativa versata è
intrasmissibile. La quota non è rivalutabile.
Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.
La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto
singolo. L’ammissione del nuovo socio è regolata dai criteri non discriminatori
coerenti con l’attività perseguita e l’attività di interesse generale svolta.
Articolo 8
Recesso ed esclusione degli Associati dall'Associazione
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.
La qualifica di associato si perde per recesso dell’associato stesso ovvero per
l'esclusione dello stesso dall'Associazione.
Ciascun associato può recedere dall’Associazione previa presentazione di
apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima, che dovrà essere
inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura
dell'esercizio annuale.
Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata
presentata la richiesta.
Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso
dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:
a. per mancato versamento della quota associativa annuale;
b. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli
organi dell'Associazione;
c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi
della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
d. per dichiarazione di fallimento dell’associato.
Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate
all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per
posta elettronica all’indirizzo di registrazione dell’associato; l’associato potrà
presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al
ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo,
tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successi
trenta giorni, la propria decisione. È possibile ricorrere all’assemblea dei soci
entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 9 I volontari
I volontari sono persone fisiche che, condividendo le finalità
dell’associazione, prestano la propria attività presso di essa in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà. L’associazione deve iscrivere in
apposito registro i volontari associati, che svolgono le loro attività in modo
non occasionale. L’associazione deve inoltre assicurare i propri volontari
contro infortuni e malattie connesse alle attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile presso terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del
C.T.S.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, possono
essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti
dall’Assemblea dei soci. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario ai sensi
dell’art. 17 del codice ETS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporti di lavoro
subordinato o autonomo con l’associazione.
Titolo III Organi e cariche dell'Associazione
Articolo 10
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
1.
Assemblea generale degli associati
2.
Il consiglio direttivo
3.
Presidente e vice presidente
4.
Il tesoriere
5.
Il segretario
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per
l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente
deliberato dal Consiglio Direttivo, e sempre secondo i limiti e secondo le
modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.
Articolo 9
L'Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli associati è convocata da parte del Presidente almeno una
volta l'anno entro il 30 Aprile.
L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia
richiesta motivata scritta al Presidente.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da
inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta
elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno
15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.
Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si
terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono
delegare a partecipare alle Assemblee un altro associato. Ogni associato non
può detenere più di dieci deleghe di voto.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua
assenza, da uno dei Vice Presidente.
Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il
Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato
dall'Assemblea stessa
Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la
maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle
cariche sociali avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.
I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli
associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web
istituzionale.
L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 12
Assemblea ordinaria degli Associati
L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
b. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
c. delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno;
d. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio
Direttivo.
L’associazione delibera altresì su quanto previsto dell’art. 25 del Codice del
Terzo Settore.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è
necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o
rappresentati.
Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza degli associati
aventi di diritto di voto presenti o rappresentati.
Articolo 13
Assemblea straordinaria degli Associati
L'Assemblea straordinaria:
a. delibera sulle modifiche allo Statuto;
b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
Per le modifiche dello statuto, fusione o scissione, l’Assemblea decide con la
presenza dei 3⁄4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 dei soci sia in prima che in
seconda convocazione. Per la devoluzione del patrimonio che residua dopo lo
scioglimento dell’Associazione, si seguono le regole previste dagli art. 9 e 45
del Codice del Terzo Settore.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del
coordinamento delle attività dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da
assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli
scopi dell'Associazione.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
a. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
b. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le
modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
c. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
d. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la
trasmissione all'assemblea generale degli associati per l'approvazione, nonché
redigere la relazione generale sull'attività dell'associazione;
e. deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
f. deliberare sull'esclusione degli associati;
g. proporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
h. deliberare ogni altro atto di amministrazione;
i. nominare il Presidente, sino a due Vice Presidente, un segretario nonché un
tesoriere;
l. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e
l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al
Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti
elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro
divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del
Consiglio Direttivo;
m. redigere, eventualmente, il regolamento interno.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si
dimettono nel corso del loro mandato, vengono sostituiti dai primi non eletti
dall’Assemblea. Nel caso di indisponibilità o esaurimento dell’elenco dei non
eletti, il Presidente convoca l’assemblea nel più breve tempo possibile per la
sostituzione dei componenti mancanti.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative
provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata
entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via
straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di
almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio
Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da
inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le
adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche
senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
La riunione è, inoltre, valida anche se realizzata nella forma della audio e/o
videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione
nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio Direttivo è
presieduto, nell’ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere
eletto all’uopo dagli altri membri.
Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o
mediante consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero
mediante audio e/o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono
prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non
computandosi le astensioni.
Articolo 15
Presidente e i Vice Presidente
Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio
Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo
temporale del Consiglio che l’ha eletto ed è rieleggibile.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a
qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le
riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri sino ad un massimo di due
Vice Presidente, i quali sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento, e possono provvedere a mantenere i contatti con
le altre organizzazioni anche a livello internazionale.
Articolo 16
Segretario e Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i
quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l’ha
eletto e sono rieleggibili.
Il segretario:
a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli
Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente,
i verbali relativi;
b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle
riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.
Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione
ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al
Consiglio Direttivo.
In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche
informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote
associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione
secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.
A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà
aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato
all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.
Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal
Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza
di cassa per le piccole spese.
Titolo IV Quote Associative - Patrimonio ed Esercizio
Articolo 17
Quote Associative
Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate
annualmente dal Consiglio Direttivo. Ciascun socio è tenuto al versamento
della quota associativa
La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di
riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i
nuovi associati.
Articolo 18
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. dalle quote associative di cui al precedente articolo 17;
b. da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di
qualsiasi natura.
In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la
divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative
versate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto di utili, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 19
Esercizio
L'esercizio sociale va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale degli
associati, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta
degli utili eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere utilizzati per il
perseguimento dei propri scopi. Viene ugualmente esclusa la possibilità di
distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita
dell’associazione.
Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni generali
Articolo 20
Delibera di scioglimento e liquidazione
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
straordinaria degli associati la quale procede alla nomina di uno o più
liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. Lo scioglimento è
deliberato da almeno 3⁄4 degli associati.
L’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e
comunque ai sensi e con le modalità previste dall’art. 9 e 45 del Codice del
Terzo Settore.
Articolo 21
Clausola Arbitrale
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e
l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un arbitro
designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la
nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell’ordine degli Avvocati
del Foro di Torino. L’arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.
Articolo 22
Disposizioni generali
Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono
le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e del D.Lgs
117/2017 e ss.mm.ii.